IMU E FABBRICATO IN RISTRUTTURAZIONE
Imu e immobile in ristrutturazione
Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
Imu e immobile in ristrutturazione
Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
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20/03/2023 – ItaliaOggi
Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile
che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il
computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area
edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n.
3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato
perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era
oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo
stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e
l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei
giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione
della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5
agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dlgs 30 dicembre
1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del
fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque
utilizzato. Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
stesso ente c
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
omunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile
che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il
computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area
edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n.
3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato
perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era
oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo
stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e
l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei
giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione
della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5
agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dlgs 30 dicembre
1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del
fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque
utilizzato. Ebbene
nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile
che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il
computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area
edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n.
3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato
perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era
oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo
stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e
l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei
giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione
della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5
agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dlgs 30 dicembre
1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del
fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque
utilizzato. Ebbene nel
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
Imu e immobile in ristrutturazione
Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per
tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti
ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere
calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio
comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del
generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per
tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti
ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere
calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio
comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del
generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti
ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere
calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio
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che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il
computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area
edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n.
3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato
perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era
oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo
stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e
l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei
giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione
della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5
agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dlgs 30 dicembre
1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del
fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque
utilizzato. Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per
tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti
ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere
calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio
comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del
generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.
Imu e immobile in ristrutturazione
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Non è sottoponibile all'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell'immobile
che sia oggetto, nel periodo d'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il
computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell'area
edificabile. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n.
3680/5/2022, depositata lo scorso 30 agosto.
Sosteneva la ricorrente che il calcolo del tributo comunale dovuto era del tutto errato
perché sviluppato sulla scorta del valore del fabbricato, quando invece lo stesso era
oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza trascurata dai giudici di prime cure, ma
pacifica tra le parti. In virtù di ciò, e anche della comunicazione a suo tempo resa dallo
stesso contribuente all'ente impositore, la parte insisteva affinché l'appello fosse accolto e
l'atto annullato, posto che l'imposta non doveva essere calcolata in relazione agli originari
classamenti (A/7 e C/6), ma con riferimento al valore dell'area fabbricabile sulla quale
insisteva l'immobile ancora oggetto di lavori.
La Ctr ha pertanto accolto l'appello della contribuente, richiamando l'orientamento dei
giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 14111/2017) secondo cui ai fini della determinazione
della base imponibile, nel caso di interventi di recupero ex art. 31 comma 1 lett. d) legge 5
agosto 1978 n. 457 su fabbricati già esistenti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dlgs 30 dicembre
1992 n. 504, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del
fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque
utilizzato. Ebbene nel caso di specie tale lasso di tempo era stato persino confermato dallo
stesso ente comunale che, con propria nota, aveva comunicato alla contribuente che "per
tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo edificio non risulti
ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere
calcolata l'imposta sarà costituita dal valore di mercato dell'area".
Discostandosi però da tale canone, ed emettendo l'accertamento in misura piena, l'ufficio
comunale soccombente, ha aggiunto il collegio, era anche venuto meno al rispetto del
generale principio di coerenza nell'ordinamento tributario.