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DAL 2021 LE UTENZE NON DOMESTICHE POSSONO USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO. COME?

Arriva dall'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) la tempistica di comunicazione da parte delle imprese per l'uscita dal servizio pubblico di gestione e ingresso in quello privato in ordine ai rifiuti urbani prodotti (ex speciali assimilati), come ridisegnati dal Codice ambientale, riformulato dal decreto legislativo 116/2020.
La nuova norma, di cui al decreto Sostegni, ora individua nella data del 31 maggio di ogni anno il termine entro il quale le imprese ("utenze non domestiche") che producono rifiuti urbani (speciali ex assimilati) devono comunicare al Comune (in caso di Tari) di voler ricorrere agli operatori privati oppure al servizio pubblico di gestione rifiuti.
La necessità di individuare con legge la data di una comunicazione di scelta, conferma che il nuovo sistema delineato dal Dlgs 116/2020 nasce improntato a un vero e proprio automatismo: in difetto, i rifiuti urbani (ex speciali assimilati) sono gestiti dal soggetto pubblico.
La nuova disposizione incide direttamente sull'articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006(come modificato dal Dlgs 116/2020, articolo 3, comma 12) e modifica evidentemente il termine di cinque anni ivi previsto per la "scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato".
La data del 31 maggio può già essere utilizzata per il 2021.
Questo perché l'articolo 30,
comma 5, del "Dl Sostegni" in esame ha anche prorogato al 30 giugno 2021 il termine per i Comuni per l'approvazione di tariffe e regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario  PEF del servizio di gestione dei rifiuti; il che è congruente con l'invio delle comunicazioni delle imprese entro il 31 maggio, per consentire ai Comuni un mese per le proprie deliberazioni. Tale proroga per i Comuni vale solo per il 2021, tuttavia, per quest'anno si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
L
e imprese che conferiscono i rifiuti urbani (ex specialia ssimilati) al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal gestore privato "sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" (articolo 238, coma10, Dlgs 152/2006). La quota fissa rimane.
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