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IMU 2022 - INFORMATIVA

INFORMATIVA IMU 2022
Entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il pagamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2022, sono state comunque confermate anche per l’anno in corso.
L’imposta è dovuta per i seguenti immobili:
  • abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze
  • Ai fini dell’esclusione dall’imposta, ovvero dell’applicazione dell’aliquota ridotta, si ricorda che:
        - può essere riconosciuta un’unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitariamente all’unità ad uso abitativo;
        - entro il 16 dicembre 2022 occorre presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 5 del vigente Regolamento disciplinante l’IMU, se non già presentata gli scorsi
          anni ovvero se sono intervenute variazioni
  • alloggi diversi dall’abitazione principale
  • fabbricati produttivi (negozi, capannoni, uffici, ecc.)
  • terreni iscritti a catasto, a qualsiasi uso adibiti, compresi quelli incolti, diversi da quelli esclusi
  • aree fabbricabili
Dichiarazioni di variazione anno 2021
Ai sensi dell’art. 1 comma 769, legge 160/2019, entro il 30 giugno 2022 devono essere presentate le dichiarazioni IMU relative ad eventuali variazioni intervenute nell’anno 2021 rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, in tutti i casi per cui è ancora previsto tale obbligo.
Si rammenta in particolare che occorre presentare la dichiarazione IMU per gli immobili interessati dalle esenzioni correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021.
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i. e del Decreto MEF n. 200 del 19 novembre 2012, sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno, utilizzando l’apposito modello telematico.
Modulistica tributi
Le dichiarazioni possono essere trasmesse:
  • via posta (Ufficio Tributi – Piazza Quattro Novembre, 3 – 37064 Povegliano Veronese)
  • via PEC poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
  • di persona al protocollo o all’ufficio tributi nei seguenti giorni  di apertura : martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 17.30.
Per informazioni: Ufficio Tributi - Telefono: 045/6334150; e-mail: tributi@comune.poveglianoveronese.vr.it
oppure su appuntamento, da fissare contattando il recapito sopra indicato.
 Estratto della deliberazione CC n. 5/2022 di approvazione delle aliquote IMU:
 
  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
  2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
  3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
  4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
  5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  6. terreni agricoli: aliquota pari al 8,9 per mille;
  7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
  8. pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui è stato riconosciuto, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2000, lo stato di “bottega storica”: aliquota pari al 9,3 per mille.
 
  1. Di confermare la riduzione del cinquanta per cento (50%) della base imponibile in presenza di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea nel caso in cui ricorrano le condizioni individuate dall’art. 1, comma 10, lettera b) della Legge 205/2015;
 
  1. Di confermare la riduzione del venticinque per cento (25%) dell’aliquota IMU in presenza di contratti di canone concordati stipulati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
 
  1. Di confermare la riduzione del cinquanta per cento (37,50%) dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
 
  1. di confermare l’esenzione per gli immobili rientrati nella categoria D03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori dell’attività;
 
  1. Di confermare che la riscossione dell’IMU dovrà essere effettuata nei tempi previsti dalla normativa, e precisamente:
 
- prima rata entro il 16 giugno 2022 e seconda rata entro il 16 dicembre 2022;
 
Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022.
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