IMU 2022 - INFORMATIVA
INFORMATIVA IMU 2022Entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il pagamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2022, sono state comunque confermate anche per l’anno in corso.
L’imposta è dovuta per i seguenti immobili:
- abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Ai fini dell’esclusione dall’imposta, ovvero dell’applicazione dell’aliquota ridotta, si ricorda che:
- può essere riconosciuta un’unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitariamente all’unità ad uso abitativo;
- entro il 16 dicembre 2022 occorre presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 5 del vigente Regolamento disciplinante l’IMU, se non già presentata gli scorsi
anni ovvero se sono intervenute variazioni - alloggi diversi dall’abitazione principale
- fabbricati produttivi (negozi, capannoni, uffici, ecc.)
- terreni iscritti a catasto, a qualsiasi uso adibiti, compresi quelli incolti, diversi da quelli esclusi
- aree fabbricabili
Ai sensi dell’art. 1 comma 769, legge 160/2019, entro il 30 giugno 2022 devono essere presentate le dichiarazioni IMU relative ad eventuali variazioni intervenute nell’anno 2021 rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, in tutti i casi per cui è ancora previsto tale obbligo.
Si rammenta in particolare che occorre presentare la dichiarazione IMU per gli immobili interessati dalle esenzioni correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021.
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i. e del Decreto MEF n. 200 del 19 novembre 2012, sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno, utilizzando l’apposito modello telematico.
Modulistica tributi
Le dichiarazioni possono essere trasmesse:
- via posta (Ufficio Tributi – Piazza Quattro Novembre, 3 – 37064 Povegliano Veronese)
- via PEC poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
- di persona al protocollo o all’ufficio tributi nei seguenti giorni di apertura : martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 17.30.
oppure su appuntamento, da fissare contattando il recapito sopra indicato.
Estratto della deliberazione CC n. 5/2022 di approvazione delle aliquote IMU:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,9 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- pubblici esercizi ed esercizi commerciali a cui è stato riconosciuto, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2000, lo stato di “bottega storica”: aliquota pari al 9,3 per mille.
- Di confermare la riduzione del cinquanta per cento (50%) della base imponibile in presenza di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea nel caso in cui ricorrano le condizioni individuate dall’art. 1, comma 10, lettera b) della Legge 205/2015;
- Di confermare la riduzione del venticinque per cento (25%) dell’aliquota IMU in presenza di contratti di canone concordati stipulati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
- Di confermare la riduzione del cinquanta per cento (37,50%) dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
- di confermare l’esenzione per gli immobili rientrati nella categoria D03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori dell’attività;
- Di confermare che la riscossione dell’IMU dovrà essere effettuata nei tempi previsti dalla normativa, e precisamente:
- prima rata entro il 16 giugno 2022 e seconda rata entro il 16 dicembre 2022;
Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022.