RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI - dal 25/12/2019 ANCHE OLTRE L'ANNO
Ravvedimento operoso, cosa prevede la normativa vigente
La normativa vigente prevede che chi non versa l’importo delle due imposte sulla casa entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, può ridurre la sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo, beneficando del ravvedimento “super veloce: entro 14 giorni dal termine stabilito la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% dell’importo giornaliero più interessi.
Oltre i 14 giorni, la sanzione Imu e Tasi da versare con ravvedimento operoso è pari ad un minimo di 1,5% fino ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto. Se l’omesso o tardivo versamento non viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria, bisogna versare la sanzione in misura piena.
Ravvedimento lungo anche per Imu e Tasi, novità 2020
Con la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2020, vengono estese le tempistiche concesse dal ravvedimento operoso anche per l’Imu e per la Tasi.
Le due imposte locali sulla casa potranno quindi essere pagate in ritardo, beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni (sempre che la violazione non sia già stata contestata mediante iscrizione a ruolo dell’importo) con la riduzione:
- 1/10 del minimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla violazione - 0,10 % entro i primi 14 giorni / 1,50% dal 15esimo al 30esimo giorno;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni - 1,667% dal 31esimo al 90esimo giorno;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno - 3,75% dal 91 giorno e entro l'anno;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore - 4,286 % oltre l'anno ed entro due anni;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni - 5% oltre i due anni;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.