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cat. 20 - attività industriali - categoria soppressa dal 2021

Il D. Lgs n. 116/2020 in tema di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 
 L'allegato L-quinquies Elenco riporta un elenco di attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 e tra le attività non più elencate ci sono quelle ricadenti nella categoria 20 del Decreto Ronchi, ovvero le "attività industriali".

L'eliminazione di questa categoria comporta che le attività in essa ricomprese devono essere sitemate in altra categoria dell'elenco simili ad esse per natura o tipologia di rifiuti prodotti.

Pertanto questa modifica significa che la tassazione delle attività industriali avviene come di seguito riportato
: • le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

L'ufficio Tributi di Povegliano Veronese al fine di procedere correttamente con la riclassificazione di categoria ha coinvolto le attività che erano all'interno della ex cat. n. 20.
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