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TARI utenze NON domestiche: entro il 30 giugno la scelta tra servizio pubblico o ricorso al libero mercato

È entrato in vigore il 23 marzo 2021, il Decreto Sostegni (Dl 41/21, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni relative alla Tari e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato, prevista dall’art. 3 comma 12 del D.lgs. n. 116/2020.

Le utenze non domestiche di cui all'art. 238,comma 10, Dlgs 152/2006 sono tenute a comunicare la scelta di servirsi del servizio pubblico o del ricorso al mercato comune per la raccolta dei proprio rifiuti urbani entro il 30 giugno 2022 . La richiesta, valutata dagli uffici competenti, sarà valida  a partire dal 1 gennaio 2023.
Ai sensi della Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF per considerare l'utenza di fuoriuscita dal servizio validamente presentata occorre che venga trasmessa al Comune tramite PEC e contenga le informazioni indicate sulla deliberazione, che si allega di seguito per conoscenza.
 

La comunicazione deve pervenire l’anno precedente a quello in cui si vuole ricorrere al libero mercato.
Le nuove norme non comportano l’annullamento dei contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati conclusi prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 116/2020, salvo il loro adeguamento alle nuove disposizioni.


L’art. 3 comma 12 del D.L.vo 116/2020, si ricorda, ha difatti stabilito che: “12. Il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica,di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».
La parte fissa della tariffa continua in ogni caso ad essere richiesta e riscossa  dal Comune.


 

 
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