Comune di Povegliano Veronese
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Lo statuto

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
(Provincia di Verona)

STATUTO

(DELIBERA CONSILIARE N. 60/2002 – PUBBLICATO SUL BUR – VENETON. 23 DEL 28.02.2003)

INDICE SISTEMATICO

Titolo I – Principi Fondamentali

- Premessa
Art. 1. Il Comune
Art. 2. Funzione
Art. 3. Funzioni proprie e funzioni delegate
Art. 4. Territorio, rappresentanza

Titolo II – Organi di governo del Comune
Art. 5. Organi elettivi

Capo I – Il Consiglio Comunale
Art. 6. Il Consiglio Comunale
Art. 7. Convocazione
Art. 8. Ordine del giorno delle sedute
Art. 9. Lavori del consiglio
Art. 10. Astenuti e schede bianche e nulle
Art. 11. Dimissioni, decadenza
Art. 12. Linee programmatiche di mandato

Capo II– La Giunta Comunale
Art. 13. La Giunta Comunale
Art. 14. Composizione
Art. 15. Assessori esterni al Consiglio
Art. 16. Adunanze e deliberazioni

Capo III – Il Sindaco
Art. 17. Il Sindaco
Art. 18. Attribuzioni
Art. 19. Vice Sindaco
Art. 20. Incarichi agli Assessori

Titolo III– Istituti di partecipazione
Capo I– La Partecipazione politica
Art. 21. Principi della partecipazione popolare
Art. 22. Valorizzazione delle forme sociali
Art. 23. Consultazione
Art. 24. Referendum

Capo II– La Partecipazione amministrativa
Art. 25. Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 26. Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo III– Accesso agli atti e diritto di informazione
Art. 27. Diritto di accesso e informazione
Art. 28. Difensore civico

Titolo IV – I servizi pubblici
Art. 29. Servizi pubblici
Art. 30. Aziende speciali ed istituzioni
Art. 31. Principi generali di cooperazione
Art. 32. Il consorzio
Art. 33. Accordi di programma
Art. 34. Convenzioni

Titolo V – L’organizzazione amministrativa
Art. 35. Il procedimento amministrativo
Art. 36. Principi strutturali ed organizzativi
Art. 37. Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 38. Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 39. Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 40. Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 41. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 42. Il Segretario Comunale

Titolo VI – La finanza e la contabilità
Art. 43. Caratteri del sistema contabile
Art. 44. Il controllo economico della gestione
Art. 45. I revisori

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali
Art. 46. La deliberazione dello statuto
Art. 47. Norme transitorie ed entrata in vigore.


Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

PREMESSA

1. La Comunità di Povegliano Veronese, nell’affidare al Comune lacura e la rappresentanza dei propri interessi, impegna il Comune avalorizzare la persona e la famiglia come valori fondamentalinell’ambito del proprio territorio utilizzando le risorse adisposizione per il bene di tutti i cittadini di oggi e di domani, incoerenza con la storia di Povegliano Veronese e con i valori che ne hannoguidato lo sviluppo.

2. Il Comune di Povegliano Veronese, nell’ambito dell’unità edel rispetto dei principi dell’ordinamento repubblicano, si propone disviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dallaCostituzione italiana e dalla Carta europea delle autonomie locali.

3. Il Comune intende ispirare la propria azione al principio disussidiarietà sia di fronte agli enti pubblici che di fronte ai soggettiprivati, mai sostituendosi alle loro possibilità di intervento.

4. Indica poi come fondamentale principio ispiratore quello di democrazianel suo significato originario di difesa e promozione dei più deboli e disolidarietà verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, ceto sociale,razza, lingua e religione.

5. Il Comune si prefigge con la propria attività amministrativa, inparticolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della salute;

- il progresso sociale ed economico secondo i principi della eguaglianza,socialità, solidarietà, partecipazione e pari opportunità;

- il godimento diffuso dei servizi sociali;

- l’avanzamento della cultura anche quale mezzo perl’educazione alla pace, condizione fondamentale della convivenza civiledelle persone e dei popoli;

- la tutela della diversità delle culture ed il rilancio delle tradizionilocali;

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e archeologico,garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune:

- è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gliinteressi e ne promuove lo sviluppo;

- è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramentodei servizi e degli uffici dello Stato;

- è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa edamministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambitostatutario, regolamentare e delle leggi di coordinamento della finanzapubblica é titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge delloStato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;

- esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni dellecompetenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti;

- svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possonoessere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini edelle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Funzione

1. Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dallalegge per settori organici, esse attengono:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile, moralee culturale della comunità operante nel territorio comunale, con particolareriferimento al rapporto persona-famiglia con il territorio stesso;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attivitàeconomico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgonovalorizzando le vocazioni produttive ed ambientali.

2. Per l’esercizio delle funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e dellaprogrammazione, incentivando la più ampia partecipazione, singola edassociata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati,attuando il più ampio decentramento amministrativo dei servizi;

b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quantostabilito con legge regionale;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e neiprogrammi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza,alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e deglialtri enti locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale,nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti dellaprogrammazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 3 – Funzioni proprie e funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la leggepuò demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità restaimputata a soggetti diversi.

2. Le funzioni eventualmente delegate sono finanziate dal delegante.

3. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare,direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilanciocomunale.

Art. 4 – Territorio, rappresentanza

1. Il Comune di Povegliano Veronese comprende il territorio di Kmq. 18,64come definito dalle tavole catastali del’U.T.E. E’ dotato distemma e gonfalone. Ha sede in Piazza IV Novembre n. 3. Ha personalitàgiuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa deipropri diritti.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art.5 – Organi elettivi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, laGiunta, il Sindaco.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale le cui competenze sono fissate dalla legge èdotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la comunità diPovegliano Veronese, è organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti conferiteglidalla legge che ne regola l’elezione, la durata e la composizione.

2. La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dallalegge.

3. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previstonel regolamento del consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo diindagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo daiconsiglieri comunali con criterio proporzionale. Per quanto riguarda lecommissioni aventi funzioni di controllo e garanzia la presidenza éattribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e ladurata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assolutadei componenti del consiglio.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni salvo i casi previsti dalregolamento sono pubbliche.

8- Con modalità da determinarsi nel regolamento del consiglio comunale puòessere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità difunzione.

Art. 7 - Convocazione

1. Il consiglio è convocato, in via ordinaria o d’urgenza, conavviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso della convocazionedeve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima dellaseduta.

3. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 2è ridotto a 24 ore.

4. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguitain uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo comunale.

b) mediante raccomandata A.R.;

c) mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, chesottoscrive per ricevuta;

d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

5. Qualora un consigliere fosse residente fuori del Comune di PoveglianoVeronese dovrà eleggere domicilio nel Comune ai fini della notifica di tuttigli atti inerenti il mandato.

Art. 8 – Ordine del giorno delle sedute

1. L’avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essereaffisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno.

2. L’ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscrittiall’ordine del giorno.

Art. 9 - Lavori del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giornidalla convocazione.

2. E’ convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine delgiorno: convalida degli eletti, comunicazioni del sindaco in ordine allanomina della giunta comunale

3. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volteall’anno per l’esame e approvazione dei bilanci e dei piani eprogrammi.

4. Il consiglio comunale esercita le potestà, le competenze stabilitedalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi aiprincipi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto enelle norme regolamentari.

5. Il consiglio comunale definisce indirizzi generali in materia di nominee designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende edistituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine edesignazioni di sua competenza nei termini di legge.

6. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dallalegge devono avvenire sulla base dell’esame dei curriculum di ciascuncandidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliareavente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine.

6 bis. Il Consiglio comunale elegge i componenti del Comitato diBiblioteca, avente funzioni di concorso nella formazione dell’indirizzoculturale e politico, con voto limitato in modo da garantire larappresentanza delle minoranze. Composizione, durata e modalità difunzionamento del Comitato di Biblioteca sono disciplinati nel regolamentodella biblioteca comunale.

7. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza delconsiglio comunale viene assunta dal vice sindaco; in caso di assenza anchedel vice sindaco la presidenza del consiglio comunale viene assuntadall’assessore anziano per età, anche se l’assessore non ècomponente del consiglio comunale.

Art. 10 – Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra ipresenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità dellaseduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto onon depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai finidella validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento delvoto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degliastenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 11 - Dimissioni, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso delsindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Ilconsiglio e la giunta restano in carica fino alla elezione del nuovoconsiglio e del nuovo sindaco. Fino all’elezione, le funzioni delsindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsoil termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal casosi procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di uncommissario.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso ladecadenza del sindaco e della giunta.

4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale equelle degli assessori al sindaco.

Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco che nedà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio,devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’entenell’ordine temporale di presentazione.

6. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sonoimmediatamente efficaci.

7. Il consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procederealla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioniseguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dalprotocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debbaprocedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie pertre volte consecutive senza giustificata motivazione, comunicata alconsiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione di consigliocomunale.

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60.giorni, decorrenti dalla data del suo avvenutoinsediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, lelinee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare duranteil mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nelladefinizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gliadeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglioprovvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindacoe dei rispettivi assessori unitamente allo stato di attuazione dei programmi.E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso delladurata del mandato, con adeguamenti strutturali le linee programmatiche,sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere inambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presentaall’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato diattuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento èsottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado direalizzazione degli interventi previsti.

Capo II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13 - La Giunta Comunale

1. La giunta è l’organo di collaborazione del sindaconell’amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenzedel consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al sindaco, alsegretario, al direttore generale, ai responsabili dei servizi.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consigliocomunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e dellatrasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. E’ altresì di competenza della giunta l’adozione deiregolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispettodei criteri stabiliti dal consiglio.

Art. 14 – Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero diassessori non superiore a sei (6), fra cui un vice sindaco, nominato dalsindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successivaalle elezioni

2. Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componentidel consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità edeleggibilità alla carica di consigliere

3. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori,dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 15 - Assessori esterni al Consiglio

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e discendenti, iconiugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con dirittodi parola e senza diritto di voto.

Art. 16 – Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della giunta comunale spetta al Sindaco, il quale nepresiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possonoessere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla giunta le disposizioni dettate dallo statuto per ilfunzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per lavalidità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni e ilcomputo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dalsegretario comunale.

Capo III – IL SINDACO

Art. 17 – Il Sindaco

1.Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, é l’organoresponsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto erappresenta la comunità.

Art. 18 – Attribuzioni

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento deiservizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore,se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizziamministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti;

c) nomina la giunta e può revocare i componenti;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

e) nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gliincarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalitàed i criteri di legge, nonché dal regolamento comunale

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma contutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consigliocomunale;

g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dalconsiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicatidalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi edei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabiliterritorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari diapertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine diarmonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive egenerali degli .utenti;

h) convoca e presiede la giunta ed il consiglio comunale;

i) nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisiscedirettamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti einformazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società perazioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali dellestesse, informandone il consiglio;

l) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dallalegge;

m) può incaricare consiglieri comunali a rappresentare il Comune pressoenti per la trattazione di specifiche materie.

Art. 19 – Vice Sindaco

1. Il sindaco, all’atto della nomina della giunta, designa fra gliassessori il vice sindaco che lo sostituirà in caso di assenza o impedimentotemporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 20 – Incarichi agli Assessori

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curarel’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività dellagiunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi neimedesimi settori, riferendone al sindaco e all’organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casiconsentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – LA PARTECIPAZIONE POLITICA

Art. 21 – Principi della partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazionedei cittadini sia singoli che associati, garantendone l’effettivoesercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessicollettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambitodel proprio territorio.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica eamministrativa, garantendo l’accesso alle informazioni e ai documentidetenuti dall’ente e dagli organismi da esso dipendenti, nonchéun’informazione completa sulla propria attività e sui servizi pubblicilocali, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 22 - Valorizzazione delle forme sociali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadiniall’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento,l’imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comuneprivilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizidell’ente.

2. Il consiglio comunale stabilisce, anche attraverso convenzioni, ladisciplina dei singoli interventi partecipativi.

3. Il regolamento disciplina organizzazione, modalità e procedure.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi chespettano al Comune.

5. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio neiconfronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chiha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosiabbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 23 - Consultazione

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadinichiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che nedeterminano l’attuazione mediante strumenti idonei a conoscerel’orientamento dei cittadini, anche per specificare categorie o settoridi essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di caratterepeculiare e di esclusiva competenza locale.

2. A tal fine, il consiglio, le commissioni consiliari e la giuntadispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggettisociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apportoconoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni piùappropriate per profili della politica comunale nei quali i soggettiinterpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività.

3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione dellapopolazione, o di settori di essa, attraverso strumenti di caratterestatistico avvalendosi di servizi operanti all’interno della strutturaamministrativa comunale anche con l’apporto di professionalità esterneatti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolarerilevanza.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazionielettorali provinciali e comunali.

Art. 24 – Referendum

1. In tutte le materie di sola competenza comunale sono ammessireferendum.

2. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivointeresse locale ed a valenza per l’intera Comunità Poveglianese.

3. Sono comunque esclusi:

- le nomine di rappresentanza del Comune in organismi esterni;

- le deliberazioni in materia fiscale e di bilancio;

- i provvedimenti relativi ad acquisto ed alienazione di immobili, permuteappalti e concessioni.

4. Soggetti promotori sono il consiglio comunale a maggioranza deiconsiglieri eletti oppure un numero di cittadini pari al 5% (cinque percento) degli iscritti nelle liste elettorali e, comunque, non meno di 200(duecento).

5. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e lemodalità organizzative dei referendum.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo nesarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazionielettorali provinciali e comunali.

8. Il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi e a darne comunicazionealla popolazione entro 30 giorni.

Capo II – LA PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli oassociati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati,finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte alsindaco che ne dà informazione alla giunta comunale e ne promuove iltempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gliesiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioniconclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessariodalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi deglieventuali dinieghi.

3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di taliforme di partecipazione ai capigruppo.

Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all’adozionedi atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusidi cittadini,, singoli o associati, prevede la partecipazione degliinteressati attraverso la visione degli atti del procedimento e lapresentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione hal’obbligo di valutare.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, e sempre che nonsussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze dicelerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto:

a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fattirilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto;

b) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificarefatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell’esercizio della partecipazione è ammesso l’istitutodella rappresentanza.

4. Il Comune è tenuto a rendere noto l’esito della partecipazionenella motivazione del provvedimento adottato.

Capo III– ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 27 – Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialitàdell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli oassociati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessidiffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e deglienti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislativedell’ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

2. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali quali lanotificazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazioneritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Art. 28 - Difensore civico

1. Ai fini di garantire l’imparzialità ed un corretto rapporto con icittadini il consiglio comunale dà attuazione all’istituto deldifensore civico.

2. Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale a scrutiniosegreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Qualora tale quorum non venga raggiunto sarà sufficiente, in secondavotazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. All’istituzione sono forniti gli strumenti adatti alla suafunzione.

5. La disciplina organica dell’istituto è dettata da appositoregolamento.

Titolo IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 29 - Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano peroggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivoltea perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dellacomunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dallalegge.

3. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione el’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche delservizio, non sia opportuno costituire un’istituzione oun’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche edi opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi dirilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senzarilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentecapitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura delservizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici eprivati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni dicomuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitalepubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusivaal comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi deiprincipi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum che il presente statuto riconosceai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli attidelle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali amaggioranza pubblica.

Art. 30 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente localedotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditorialee di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale perl’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sononominati dal consiglio fuori dal proprio seno e sulla base di una relazioneprogrammatica.

4. Essi debbono possedere all’atto della nomina la professionalitàspecifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dalregolamento.

5. Le dimissioni, la revoca e la scadenza degli amministratori sonodisciplinate in conformità a quanto previsto dall’art. 32, 2° comma-lettera n), della Legge n. 142/1990.

6. Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamentodelle istituzioni e individua forme e modalità di gestione dei servizi.

7. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati suproposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati dal consigliocomunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 31 – Principi generali di cooperazione

1. Il Comune nell’esercizio delle funzioni e perl’espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività alprincipio associativo, di volontariato e di cooperazione, sia nei rapporticon enti pubblici che con enti e soggetti privati.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestionecoordinata di uno o più servizi, anche tramite convenzione, nonchépreordinate attraverso l’esercizio di una pluralità di funzioni, allacooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Art. 32 - Il consorzio

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri entilocali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le normepreviste per le aziende speciali per quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta deicomponenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorziodella trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno esserepubblicati con le modalità di cui all’art. 27 del presente statuto.

4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorziocon responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallaconvenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 33 – Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione deimomenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggettidell’amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce larealizzazione di accordi di programma per la definizione e l’attuazionedi opere e di interventi che per loro natura si prestino ad una azioneintegrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumentiprevisti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle qualivi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 34 - Convenzioni

1. Il Comune per l’esercizio coordinato di determinati sevizi ofunzioni stipula convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblicio con privati.

2. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, è adottata per lagestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazionedi più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazionedegli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi egaranzie.

Titolo V

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 – Il procedimento amministrativo

1. In base ai principi desumibili della legge, i procedimentiamministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbonoessere finalizzati alla più elevata efficienza e economicitàdell’azione. Essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi,la più ampia partecipazione interna ed esterna, debbono essere improntatialla massima pubblicità.

2. Il regolamento disciplina modalità e procedure relative a:

a) criteri e modalità cui l’Amministrazione dovrà attenersi per laconcessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari diqualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

b) regole per l’individuazione dei dirigenti preposti allapresidenza delle commissioni di gara e di concorso, alle procedure di appaltoe di concorso ed alla stipulazione di contratti, nonché per la rotazione deidirigenti negli incarichi che comportino maggiore discrezionalità o maneggiodi risorse pubbliche;

c) regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti perforniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali,autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti, anche attraversol’istituzione di un apposito osservatorio che si avvalga dellacollaborazione di collegi, associazioni ed ordini professionali;

d) regole generali per il conferimento di incarichi professionali o diconsulenza;

e) strumenti di verifica periodica da parte del Consiglio Comunale e delCollegio dei revisori dei Conti, sull’attuazione del medesimoregolamento.

Art. 36 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue iseguenti obiettivi:

a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche mediantelo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli deglialtri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personaleentro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge l’integrazionedella disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

d) superare la rigida separazione delle competenze nella divisione dellavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e delpersonale e della massima collaborazione tra gli uffici

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Iltrattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolaticontrattualmente.

3. L’amministrazione comunale si articola in unità organizzative persettori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza deiprocedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione dellerelative responsabilità.

4. Il responsabile dell’unità organizzativa disciplina il lavoro deidipendenti secondo criteri di efficienza.

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto deiprincipi statutari e della legislazione.

Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica delpersonale e in conformità alle norme del presente statuto,l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base delladistinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consigliocomunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativaattribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e deiservizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestionee flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delleesigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azioneamministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisognie all’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliorsoddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 38 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce lenorme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e,in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna strutturaorganizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, ildirettore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi digoverno è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesacome potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalitàdell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne ilconseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini delperseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamentecon i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestioneamministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità eresponsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionaliapprovati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacaledei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordicollettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali invigore.

Art. 39 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondoqualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo statogiuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge edagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizioe nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza etempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e,nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gliobiettivi assegnati.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con lequali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazioneprofessionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee apreservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno edeffettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 40 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nelregolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loroassegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale senominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindacoe dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono agestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed araggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco edella giunta comunale.

4. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degliuffici e dei servizi.

Art. 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previstedalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e deiservizi, può deliberare al di fuori della dotazione organical’assunzione con contratto a tempo determinato di personaledirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendentidell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravimotivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento,la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempodeterminato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensidell’art.6 comma 4 della legge127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempoindeterminato, salvo che non, lo consentano apposite norme di legge

Art. 42 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipendefunzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni conaltri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretariocomunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunalesono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le funzioni e icompiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Titolo VI

LA FINANZA E LA CONTABILITA’

Art. 43 - Caratteri del sistema contabile

1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato da appositoregolamento che il consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni dileggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità dellenorme del presente titolo.

2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico epatrimoniale, articolata in rendicontazioni in cui i fatti gestionali sonoconsiderati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione edimpiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono edi modifiche derivanti per il patrimonio dell’ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente incoerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. Irelativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, inmodo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati daperseguire.

4. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo, gli strumentidi prevenzione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminatied approvati dal consiglio nei modi e forme e con gli effetti stabiliti dalregolamento del consiglio e da quello di contabilità.

Art. 44 - Il controllo economico della gestione

1. Il controllo economico della gestione dell’ente é determinato daapposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalitàdi svolgimento.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo statodi attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi dellerisorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualitàdei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazionedell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello dieconomicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi edaccertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici direalizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 45 - I revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure daadottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicitàed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentitodal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge,disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del collegio deirevisori dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilitàal fine di garantire imparzialità ed indipendenza di ciascun componente delcollegio stesso.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole didue terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto é approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le medesime disposizioni si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto, dopo l’approvazione, è inviato nei termini di legge al Comitato Regionale di Controllo per l’esame di legittimità.

4. Lo statuto restituito dopo l’approvazione del Comitato Regionale di Controllo è inviato, a cura del Comune, alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

5. Esso è, altresì, affisso all’albo pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità

Art. 47 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferita enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Il consiglio comunale adegua le norme statutarie entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio.

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